Antiriciclaggio
Ai sensi della normativa cosiddetta “antiriciclaggio” (D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche) i notai, “quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare”, devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela:
A. Identificazione e verifica dell’identità
Verranno identificati tutti i clienti e tutti coloro che li assistono sia in occasione della preparazione della pratica che in sede di stipula (mediatori, professionisti, consulenti, parenti, amici, ecc…) mediante copia o scannerizzazione dei documenti di identità (Carta di identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d’armi; permesso di soggiorno).
I documenti di identità devono essere in corso di validità.
Per i rappresentanti legali di società o enti verrà sempre verificata anche l’effettiva esistenza dei poteri.
B. Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo
Il «titolare effettivo» è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/07 “Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.”
A tal fine ogni cliente dovrà compilare e sottoscrivere un modulo che sarà consegnato dallo Studio Notarile (persone fisiche, procuratori, persone giuridiche).
E’ prevista una sanzione penale ai sensi dell’art. 55, comma 2°, D.Lgs. 231/07 che recita testualmente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.”
C. Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
Ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/07 “I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.” e quindi ogni informazione sullo scopo effettivo e sulla natura prevista della prestazione professionale.
E’ prevista una sanzione penale ai sensi dell’art. 55, comma 3°, D.Lgs. 231/07 che recita testualmente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.”
A tal fine il cliente dovrà indicare tutti i mezzi di pagamento e dovrà fornire allo Studio notarile ogni indicazione opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua la propria capacità patrimoniale nei confronti dell’operazione che sta compiendo in particolare indicando la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, ecc…).
D. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEPs)
I clienti devono dichiarare se sono o hanno relazioni con “persone politicamente esposte” e per tali si intendono “le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.”
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con I soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.